Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali

 

 

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Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali

 

                     Composizione

Margherita Perretti         Presidente

Donato D'Andrea            Componente

Emilia Piemontese         Componente

Gabriele Galletti             Componente

 ***

La trasmissione telematica di istanze all’Albo Gestori Ambientali avviene attraverso le seguenti modalità di accesso ad Agest Telematico:

- Gli studi di consulenza/professionisti accedono alla propria scrivania telematica dall'indirizzo: https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it/

-   Le imprese accedono ad Agest Telematico dalla propria area riservata dall’indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Al link seguente è disponibile il manuale utente.

 

NEWS

Nuovo Regolamento

E' stato emanato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, che abroga e sostituisce il D.M. 28 aprile 1998 n. 406 cioè la norma che sino ad ora ha regolato il medesimo Albo, apportando numerose novità in materia.
Decreto Ministeriale del 03/06/2014

***

L’Albo Gestori Ambientali è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, ed in Sezioni Regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione.

La sede degli uffici della Sezione Regionale della Basilicata dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è la seguente:

 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali presso Camera di Commercio di Potenza

Via Dell'Edilizia - 85100 POTENZA

 

Orari di Apertura al Pubblico

Martedì e Venerdì: Mattina dalle ore 8,45 alle 13,00

Martedì: Pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,15

 

Segreteria della Sezione:
Segretario Dr. Rocco Spadola - tel. 0971/412326 

Dr.ssa Gabriella  Romaniello - tel. 0971/412308

Fax: 0971/412327

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  albogestori.basilicata@pec.it

 

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

La domanda d’iscrizione all’Albo è presentata alla Sezione Regionale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa.

Per le imprese con sede legale all’estero la domanda è presentata alla Sezione Regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.

 

Categorie di iscrizione

 

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani 
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e s.m.i. – ALLEGATO "A"

 

Singoli e specifici Servizi nell'ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003
ALLEGATO "B"

Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani

 

Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012.

 

 

Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)

 

Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale

 

Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)

 

L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (All. "A" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all'allegato "B" alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L'iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis).

 

 

 

Altre attività incluse nella Categoria 1

Attività di spazzamento meccanizzato

 

 

Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani

 

 

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)

 

 

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010).

 

 

Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.

 

 

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

 

 

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

 

 

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)

 

 

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

 

 

Categoria 9: bonifica di siti

 

 

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

 

 

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

 

 

Link a siti utili:

WWW.ECOCERVED.IT

WWW.MUDTELEMATICO.IT

WWW.BORSADELRECUPERO.IT

WWW.ALBOGESTORIRIFIUTI.IT

 

ATTENZIONE - MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS 3 DICEMBRE 2010 N. 2005  -

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Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato sulla G.U. 10 dicembre 2010 n. 288) ha modificato l’articolo 212 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 portando diverse novità sia per il funzionamento dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che per le imprese iscritte.
 
Categoria 1
L’iscrizione o il rinnovo nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie solo se si intende gestire rifiuti urbani pericolosi. In tal caso le imprese devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ,dichiarando la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati, al fine di definire l’importo della polizza fideiussoria ai sensi del D.M.8 ottobre 1996. Tale polizza, quindi,non sarà più calcolata sulla base della popolazione servita ma sulla quantità dei rifiuti pericolosi trattati.

Categorie 2 e 3

Il D.lgs. n. 205/2010 ha soppresso l’iscrizione o il rinnovo per le categorie 2 e 3. 
Le imprese iscritte in tali categorie al 25/12/2010, entrata in vigore del suddetto decreto, resteranno in essere fino alla naturale scadenza del provvedimento di iscrizione; entro tale termine potranno essere prodotte solo istanze di variazione.

In fase di domanda o di rinnovo, le imprese dovranno iscriversi nelle categorie 4 o 5 per i rifiuti speciali ed in categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani individuati nel capitolo 20 (catalogo europeo dei rifiuti).

Categorie 4 e 5

Le imprese iscritte nella categoria 5 potranno richiedere, con istanza di variazione, di trasportare anche rifiuti non pericolosi, a condizione che la quantità complessiva annua non comporti un aumento di classe. Le imprese iscritte in categoria 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la contestuale revoca della polizza fideiussoria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità annue complessive di rifiuti dovessero superare quelle previste dalla classe di appartenenza nella categoria 5 si dovrà richiedere l’aumento di classe, con il conseguente obbligo di adeguare requisiti e polizza fideiussoria.

Polizze Fideiussorie

Le polizze fideiussorie devono essere prodotte per l’iscrizione nelle seguenti categorie:

  • attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi (Categoria 1)
  •  attività di gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani pericolosi (Categoria 1)
  •  attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi (Categoria 5),
  •  attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione (Categoria 8)
  •  attività di bonifica dei siti (Categoria 9)
  •  attività di bonifica dei beni contenenti amianto (Categoria 10)

Le imprese che hanno prodotto polizza fideiussoria per le categorie non rientranti nella suddetta classificazione potranno richiedere lo svincolo delle medesime.

 

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ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 8

Dal 18 febbraio 2011, a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 40 delle delibere del Comitato Nazionale n. 1 e n. 2 del 19/01/2011, è possibile iscriversi nella categoria 8 (commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione) dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tale iscrizione è subordinata alla presentazione di apposite garanzie finanziarie.

I requisiti necessari all'iscrizione sono enunciati nella delibera n. 2 del 15/12/2010