Posta Elettronica Certificata
Posta Elettronica Certificata
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema evoluto di posta elettronica regolata da un'apposita normativa e rilasciata da gestori autorizzati.
La PEC consente di scambiare messaggi e documenti allegati di qualunque tipo (amministrativo, commerciale, informativo, …), in modalità certa e protetta, ed economica, con lo stesso valore legale della Raccomandata postale con Ricevuta di ritorno.
Rispetto alla posta elettronica tradizionale, la PEC garantisce la certezza dell'invio, della consegna, della non modificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell'identificazione certa della casella mittente.
Per l’attivazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori ufficiali autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Per l’elenco dei gestori, visita il seguente link: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori.
Obbligo della PEC per le imprese costituite in forma societaria.
Dal 29 novembre 2008 le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali avevano l'obbligo di provvedere entro il 29 novembre 2011.
L'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 S.O. convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 S.O. recita:
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Ciò premesso, le domande d'iscrizione al Registro Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.
Inoltre, le imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto legge n.185/2008 dovevano comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dal Registro Imprese entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto (29.11.2011).
La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
La "PEC del cittadino" (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it) non può essere utilizzata dall'impresa come indirizzo elettronico e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese.
Come comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese.
La domanda di Comunicazione Unica da presentare telematicamente al Registro Imprese per comunicare l'indirizzo PEC può essere effettuata utilizzando gli applicativi informatici ComUnica Fedra e ComUnica Starweb o attraverso altri software compatibili. ComUnica Fedra e ComUnica Starweb sono disponibili gratuitamente sul sito www.registroimprese.it.
Inoltre è possibile utilizzare la procedura semplificata presente sul sito www.registroimprese.it che consente al legale rappresentante della società, in possesso di dispositivo di firma digitale, di comunicare la PEC direttamente al Registro Imprese. Se il legale rappresentante della società è in possesso di firma digitale, si consiglia di utilizzare questo strumento per effettuare l'adempimento in modo semplice e veloce.
Mancata comunicazione della PEC e obbligo di sospendere le domande presentate all'Ufficio del Registro Imprese.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 35 del 2012, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, l'Ufficio del Registro delle Imprese deve sospendere tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società che non hanno comunicato l’indirizzo PEC, o che hanno comunicato indirizzi PEC non validi o, ancora, che hanno inviato domande non regolari.
Obbligo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le ditte individuali.
Dal 20 ottobre 2012 è stato introdotto l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (D. L. n.179/2012 - L.n. 221/2012 ).
Pertanto, le imprese individuali costituite dal 20/10/2012, in fase di prima iscrizione, devono comunicare l’indirizzo della PEC; l'assenza di tale comunicazione impedisce l'iscrizione dell'impresa e determina il rifiuto dell’istanza.
Le imprese individuali già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012, erano tenute a comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo della PEC è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Qualora, invece, la PEC venga comunicata contestualmente a qualsiasi altra domanda di iscrizione e/o modifica l’istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria, previsti per l'adempimento “principale”.
Come effettuare le comunicazioni della PEC:
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Contestualmente all’iscrizione, nel caso si utilizzi il software Starweb http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp, l’indirizzo della PEC deve essere indicato nel campo “Sede dell'impresa”, dove, oltre all'indirizzo della sede, va inserito anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso vengano utilizzati altri software l'adempimento si effettua compilando il riquadro n. 5 del modello I1.
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Contestualmente ad altri adempimenti o con successiva istanza di variazione volta esclusivamente alla comunicazione della PEC, nel caso in cui si utilizzi il software Starweb http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp, l’indirizzo della PEC deve essere indicato nel campo “Variazione sede dell'impresa”. Nel caso vengano utilizzati altri software, l'adempimento si effettua compilando il riquadro n. 5 del modello I2.
I titolari di impresa individuale, in possesso del proprio dispositivo di firma digitale, possono facilmente comunicare la PEC, utilizzando la procedura semplificata disponibile sul sito internet www.registroimprese.it.
Si precisa, infine, che l’indirizzo PEC denunciato deve essere valido e diventerà un indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa. Alla PEC pubblicizzata nel Registro Imprese potranno pervenire informazioni, atti e notifiche, valide a tutti gli effetti di legge.
Si rammenta che per la comunicazione della PEC, come per tutte le comunicazioni relative alle Ditte individuali, non possono essere presentate pratiche cartacee ma occorre procedere attraverso la Comunicazione Unica.
Ai sensi della Direttiva del 27/04/2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, emanata d’intesa con il Ministro della Giustizia, tutte le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale, hanno l’obbligo di:
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munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
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iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle Imprese;
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mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.
L’iscrizione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, inoltre, l’ufficio del Registro delle Imprese verifica che questo sia attivo ed univoco (che non risulti già assegnato ad altra impresa). In tali casi il richiedente sarà invitato ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.
Ove un’impresa, individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata presenti al Registro delle Imprese un’ istanza di iscrizione, questa è sospesa fino a quarantacinque giorni, nel caso dell’impresa individuale, e fino a tre mesi, nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l’integrazione dell’istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente ad una casella attiva. L’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporterà il rigetto dell’istanza, che «si intende non presentata», con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle Imprese.
Si pubblica di seguito, la direttiva del Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Potenza del 27 aprile 2016 e relativa alle procedure di cancellazione degli indirizzi PEC iscritti nel Registro Imprese ed irregolari in quanto revocati, non attivi, scaduti o non univoci.
UFFICIO REGISTRO IMPRESE
Via dell'Edilizia - Zona Industriale - 85100 Potenza
Tel. 0971/412334
WEB: www.pz.camcom.it
Email: registro.imprese@pz.camcom.it
PEC: registro.imprese@pz.legalmail.camcom.it