Agenti e Rappresentanti di Commercio - Agenti Affari in Mediazione

 

 

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Agenti e Rappresentanti di Commercio - Agenti Affari in Mediazione

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono stati soppressi i ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti d’affari in mediazione ed è stata demandata ai successivi decreti attuativi  la disciplina della procedura di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA, congiuntamente al riconoscimento dei requisiti professionali, per l’esercizio delle predette attività.
 
Il 26 ottobre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i Decreti attuativi che sono entrati in vigore in data 12 maggio 2012.
 
Relativamente alle attività sopraccitate, i decreti attuativi disciplinano principalmente, e in modo sostanzialmente identico, i seguenti procedimenti:
 
1) AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA PER LE IMPRESE ATTIVE (REGIME TRANSITORIO);
 
2) ISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE INATTIVE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA (REGIME TRANSITORIO);
 
3) AVVIO DELL’ATTIVITÀ, MODIFICA E CANCELLAZIONE (REGIME ORDINARIO).
 
Nulla è stato innovato rispetto ai requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività che sono previsti dalla legge n.204/85 per agenti e rappresentanti di commercio e dalla legge n.39/89 per gli agenti di affari in mediazione.
 
Il regime transitorio è si applica per un anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, ossia dal 12 maggio 2012 al 12 maggio 2013.
 
1) IMPRESE GIÀ ATTIVE: AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE RI/REA
Le imprese (individuali e società), già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli/Elenco e già attive, alla stessa data, nel Registro delle Imprese, devono inviare, entro il 12 maggio 2013, una denuncia di aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica firmata digitalmente dal titolare/amministratore, contenente i dati aggiornati dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa per ciascuna sede e/o unità locale.
Le imprese che non presenteranno entro il termine previsto la denuncia di aggiornamento saranno soggette all’inibizione della continuazione dell’attività.
 
2) PERSONE FISICHE INATTIVE: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REA
Le persone fisiche, iscritte nei soppressi Ruoli che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l’attività presso alcuna impresa, possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione del REA (utilizzando l’apposito modello ministeriale da inviare per via telematica tramite la procedura ComUnica).
Trascorso inutilmente il termine previsto (12 maggio 2013) la persona interessata decadrà dalla possibilità di iscriversi successivamente nell’apposita sezione del REA; tuttavia l’iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per gli agenti di affari in mediazione) successivi al 12 maggio 2012.
 
3) AVVIO DELL’ATTIVITÀ, MODIFICA E CANCELLAZIONE (REGIME ORDINARIO).
Dal 12 Maggio 2012 , a seguito della soppressione del Ruolo, coloro che intendono sia in forma di impresa individuale che societaria esercitare l’attività di Agente Rappresentante di Commercio o di Agente di affari in mediazione devono iscriversi direttamente al Registro Imprese tramite la procedura Comunica, presentando una SCIA Telematica, utilizzando l’apposito modello ministeriale, nella quale viene dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalle rispettive leggi, e la contestuale data di inizio attività.

Al fine di illustrare le modalità operative per l'effettuazione dei suddetti adempimenti nella sezione a fianco vengono pubblicate le guide operative.

 

Decreto di Proroga al 30 settembre 2013 degli adempimenti inerenti le attività di Agente e Rappresentante e Mediatori