L’articolo 12, 3° comma del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 150 (in G.U. n. 211 dell’11 settembre 2007) ha abrogato l’articolo 2 della Legge 25 novembre 1971 n. 1096, ai sensi del quale “La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento […]”.
A seguito di tale provvedimento è, dunque, venuta meno la competenza camerale in materia di licenze per l’attività sementiera.
Ai sensi dell’art. 12 del D.LGS 150/2007 la licenza per la produzione e vendita dei prodotti sementieri, prevista all’art. 2 della Legge 1096/1971, è stata sostituita dall’autorizzazione di cui agli artt. 19 e ss del D.LGS 214/2005, che viene rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali.
Per informazioni rivolgersi:
Nome Ufficio: Agricoltura
Riferimento: Paola Di Giovanni
Indirizzo: Corso XVIII Agosto 34
Telefono: 0971/412269
Fax: 0971/411567
Email: paola.digiovanni@pz.camcom.it
Orario: dal giorno 12 aprile 2010 gli uffici della C.C.I.A.A. osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’-VENERDI' 8,30 – 12,00
MARTEDI’ 15,30 – 17,00