DOC
Denominazione di Origine Controllata
(Reg. CE n. 479/08)
La Denominazione di origine controllata è attribuita ai vini prodotti in una regione o luogo determinato e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; le uve da cui sono ottenuti provengono esclusivamente da tale zona geografica e la loro produzione avviene in detta zona.
I disciplinari delle denominazioni di origine prevedono le tipologie di vino producibili (superiore, riserva, ecc.), i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro di terreno, le varietà che si possono utilizzare, la resa di trasformazione da uva in vino, la gradazione alcolometrica minima naturale ed al consumo e il tipo e la durata dell'eventuale invecchiamento.
Tutto il ciclo produttivo, dal vigneto alla bottiglia, deve essere conforme a quanto stabilito dai disciplinari di produzione.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha conferito alla Camera di Commercio di Potenza l’incarico di effettuare i controlli di conformità al disciplinare di produzione delle DO:
- Terre dell’Alta Val D’Agri DOC
- Matera DOC
- Aglianico del Vulture DOC
- Grottino di Roccanova DOC
- Aglianico del Vulture Superiore DOCG
Piani dei controlli e tariffari ai sensi del dm 2 novembre 2010 - Nuovi adempimenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14.04.2011 sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi ai nuovi piani dei controlli dei vini DOP “Aglianico del Vulture”, “Matera”, “Terre dell’Alta Val D’Agri” e “Grottino di Roccanova”.
Rispetto ai precedenti piani dei controlli sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti anche la modulistica e le tariffe a carico di ciascun soggetto (viticoltore, vinificatore ed imbottigliatore) delle filiere certificate.
I nuovi piani di controllo, la modulistica e le tariffe sono allegati nella presente sezione.
A partire dal 1 agosto 2011, l’impresa che rivendica le denominazioni, è tenuta ad utilizzare la modulistica aggiornata e, dopo averla debitamente compilata, a trasmetterla nei tempi previsti al numero di fax 0971 410.313.
Questo al fine di consentire la verifica documentale della conformità ai disciplinari di produzione e della rintracciabilità dei vini DOP da parte dell’Organismo di controllo.
Oltre alle verifiche documentali, l’Organismo di controllo svolge anche controlli ispettivi a campione presso le imprese e controlli analitici sui prodotti e, nel caso rilevi non conformità (lievi o gravi), le segnala all’impresa ed all’Ispettorato Centrale per la tutela della Qualità e repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
L’accertamento di non conformità può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs n. 61/2010.
N.B. In attesa di un nuovo decreto relativo alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, la procedura di certificazione rimane invariata. L’operatore che intende certificare una partita di vino dovrà trasmettere alla Segreteria della Commissione di degustazione della Camera di Commercio di Potenza (fax 0971 412.248) la richiesta di prelievo, pagando alla stessa i relativi diritti di segreteria.
Adempimenti a carico dei soggetti della filiera
Viticoltori
Per effettuare la rivendicazione annuale delle uve atte alla produzione di vini a denominazione d’origine, i vigneti devono essere previamente iscritti a cura dei conduttori allo schedario vitivinicolo (SIAN) gestito dalla Regione Basilicata.
I conduttori interessati alla rivendicazione della DO delle proprie uve sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di produzione secondo quanto disposto dal Reg. (CE) 436/2009, mediante servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo e secondo le modalità definite da Agea d'intesa con le Regioni.
Contestualmente alla rivendicazione della DO delle proprie uve i viticoltori dovranno effettuare il versamento all’Organismo di controllo secondo il tariffario in vigore.
Vinificatori
Adesione al sistema di controllo
In attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 13, comma 12, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e delle procedure applicative di cui all'art. 6 del D.M. 2 novembre 2010, i vinificatori che intendono rivendicare una denominazione d'origine devono aderire al sistema di controllo iscrivendosi all'elenco vinificatori tenuto dall’Organismo di Controllo (Modello Adesione al sistema di controllo).
A partire dalla produzione 2011, contestualmente alla dichiarazione di produzione (Agea), i vinificatori devono effettuare un versamento anticipato all’Organismo di controllo, secondo il tariffario in vigore, calcolato sui quantitativi totali di prodotto per i quali viene richiesta la rivendicazione.
Per le produzioni antecedenti, i vinificatori possono effettuare il versamento all’Organismo di controllo al momento della richiesta di prelievo alla Commissone di degustazione della Camera di Commercio, calcolato sui quantitativi per i quali è richiesta la certificazione.
N.B. In attesa della pubblicazione del nuovo decreto relativo alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche, la tariffa a carico del vinificatore da versare all’Organismo di controllo sarà applicata in maniera parziale, e sarà pari a Euro 0.42 Iva esclusa.
Altri adempimenti
I vinificatori devono comunicare tempestivamente all’Organismo di controllo utilizzando la modulistica allegata alla seguente sezione l'operazione di assemblaggio di partite di vino certificate D.O, l'operazione di taglio d'annata, effettuato tra due partite di vino atto di annate diverse, oppure tra un vino atto ed un vino certificato della stessa D.O., nonché tutte le movimentazioni di cantina, quali la riclassificazione di vino atto a divenire D.O. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica ed il declassamento di un prodotto già certificato.
Imbottigliatori
Adesione al sistema di controllo
In attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 13, comma 12, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e delle procedure applicative di cui all'art. 6 del D.M. 2 novembre 2010, gli imbottigliatori che intendono imbottigliare un vino a denominazione d'origine devono aderire al sistema di controllo iscrivendosi all'elenco imbottigliatori tenuto dall’Organismo di Controllo (Modello Adesione al sistema di controllo).
Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento
Gli imbottigliatori devonocomunicare preventivamentel’inizio dell’imbottigliamento dei vini a DO e atti alla DO, attraverso il Modulo Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento, allegando l’autocertificazione delle giacenze dei relativi vini certificati (con l’indicazione del numero dell’attestato di idoneità) e dei vini atti alla DO.
Il lotto attribuito alla partita, la data di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento ed il quantitativo effettivamente imbottigliato possono essere comunicati, utilizzando lo stesso modulo, all’Organismo di Controllo entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni.
Contestualmente alla comunicazione del quantitativo di vino effettivamente imbottigliato, gli imbottigliatori devono effettuare un versamento anticipato all’Organismo di controllo, secondo il tariffario in vigore.
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