Dal 29 novembre 2008 (Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Decreto anti-crisi- pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008) è obbligatorio indicare l'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle nuove società.
La conversione è avvenuta con Legge n. 2 del 29 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009).
Nel dettaglio la nuova normativa prevede:
· per le nuove società che … "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali)”…;
· per le società già iscritte che …” Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria"…;
· per i Professionisti che …” I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ((o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 )) entro un anno dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.))”.
Il comma 6 dell’art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, recita quanto segue:
“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Per adempiere a tale obbligo, entro il 29 novembre 2011, le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008, dovranno inviare al Registro delle imprese una denuncia – modello S2 – A99 – riquadro 5 con indicazione solo dell’indirizzo PEC. La denuncia potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o dal professionista incaricato; nel caso in cui l’istanza verrà firmata digitalmente dal Professionista incaricato, alla denuncia dovrà essere allegata la procura Comunica firmata in modo autografo dal legale rappresentante della società e in un file separato il documento di riconoscimento dello stesso.
La comunicazione e le successive variazioni sono esenti dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo.
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