L’Osservatorio permanente fra Unioncamere e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha ribadito quanto già previsto lo scorso anno in ordine al deposito della situazione patrimoniale da parte dei consorzi con attività esterna.
In particolare, si è ritenuto che l’obbligo previsto dal DPCM del 10/12/2008, di deposito dei bilanci nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna i quali sono, pertanto, tenuti a depositare nel Registro delle Imprese le tabelle dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL sopra richiamato. Con l’occasione, si precisa anche che l’art. 2615 bis del codice civile dispone che “Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese”. La legge, pertanto, non prevede che la situazione patrimoniale sia preventivamente approvata dall’assemblea dei consorziati, anche se può ammettersi una clausola statutaria che ne stabilisca l’approvazione; non è necessario dunque depositare il verbale di approvazione da parte dell’assemblea, il quale potrà essere comunque facoltativamente allegato. In ogni caso, la situazione patrimoniale va depositata presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione il consorzio ha la sede legale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (e non entro 30 giorni dalla data del verbale, non essendo prevista per i consorzi una norma analoga a quella dell’art. 2435 del codice civile), quindi entro il 28 febbraio; il deposito tardivo comporta, per ciascun amministratore, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del codice civile.