Il D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 all’art. 29 comma 6 prevede – con effetto dal 1° giugno 2010 – che il Curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del Tribunale (art. 27 L.F.) deve trasmettere, entro i successivi 15 giorni dall’accettazione della carica , tramite la“Comunicazione Unica”, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Nel caso di violazione di tale obbligo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono raddoppiate.