Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. n.78/2010, che ha fra l’altro modificato l’art.19 della legge n.241/1990, prevedendo che la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) sia sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la cui presentazione consente all’aspirante imprenditore l’immediato avvio dell'attività.
Pertanto, dal 31 luglio 2010, è possibile intraprendere un’attività economica soggetta a verifica dei requisiti con un’unica preventiva segnalazione, con la quale si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti dalle varie normative specifiche di riferimento.
La S.C.I.A. va presentata all’ Amministrazione competente per l’attività che si intende avviare.
Per quanto riguarda la Camera di Commercio, la nuova S.C.I.A. si applica alle procedure per la segnalazione di avvio delle attività di:
- autoriparazione
- facchinaggio
- installazione di impianti
- pulizia
- agente di affari in mediazione
- agente / rappresentante di commercio
- spedizionieri
L’introduzione della nuova disciplina ha innovato in particolare le procedure di queste ultime tre categorie (mediatori e agenti, rappresentanti di commercio e spedizionieri) che possono iniziare ad esercitare l’attività subito dopo avere presentato la S.C.I.A. alla Camera di Commercio competente, senza dover attendere il termine di trenta giorni previsto dalla precedente normativa, purché siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti.
La S.C.I.A. deve:
essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.)
essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/modifica trasmessa al Registro Imprese mediante un modello di Comunicazione Unica
contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni di atto notorio necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalla legge.
La Camera di Commercio ha sessanta giorni di tempo dalla presentazione della S.C.I.A. per istruire la pratica: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dalla Camera medesima ( non inferiore a 30 giorni). Oltre alle sanzioni penali già previste dalla legge nel caso di false o non veritiere dichiarazioni, la norma prevede pene severe ( anche detentive) per chi, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiari od attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti .
Si raccomanda pertanto particolare attenzione e prudenza nella presentazione di tali segnalazioni.
La modulistica relativa alle S.C.I.A. di competenza camerale è in fase di revisione e verrà quanto prima pubblicata su questo sito web; nulla invece è innovato relativamente a diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa.