Potenza, 10 maggio 2012 - A seguito dell’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 dello scorso 13 gennaio 2012, dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – firmati il 26 ottobre 2011 e pienamente efficaci dal 12 maggio 2012 - sono stati definitivamente soppressi i due ruoli tenuti da questa Camera di Commercio (Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e il Ruolo degli agenti di affari in mediazione).
I medesimi decreti disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione e di spedizione, inoltre, durante un periodo transitorio, regolano le modalità di passaggio nel Registro delle imprese e nel R.E.A dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi ruoli e nell’elenco degli spedizionieri, operativi solo fino all’11 maggio p.v.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune particolarità e tempistiche introdotte dalla nuova disciplina al fine di sensibilizzare tutti gli operatori dei settori interessati ai corretti adempimenti. In particolare, dal 12 maggio 2012, segnaliamo quanto segue:
utilizzo dello strumento della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) quale avvio alle attività in argomento;
utilizzo esclusivo dei mezzi telematici(tramite la Comunicazione Unica) ai fini della trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività, di altre denunce e comunicazioni al Registro delle imprese e non più all’Ufficio Albi e Ruoli;
modulistica unica a livello nazionale che, con il citato canale della Comunicazione unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina (per un maggiore dettaglio vedasi appendice tecnica in calce alla presente comunicazione). Precisamente a ciascun decreto sono allegati i due modelli da utilizzarsi di cui un Modello - suddiviso in sezioni comuni per la segnalazione dell’inizio dell’attività (SCIA), per la dichiarazione del possesso dei requisiti, per la comunicazione di eventuali modifiche - ed un altro Modello Intercalare per l’indicazione dei requisiti posseduti da ciascun legale rappresentante, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. Tali modelli dovranno, ai sensi del disposto normativo, essere presentati come file XML ed allegati alla modulistica informatica Registro imprese/R.E.A.;
istituzione dell’apposita sezione del R.E.A. (A REGIME) in cui si iscrivono le persone fisiche che semplicemente possiedono i requisiti per svolgere astrattamente le attività in parola pur non svolgendo in concreto tali attività; ovvero trattasi, in sostanza, di persone fisiche – soggetti non imprenditori che hanno momentaneamente cessato l’attività mediatizia o di agente e rappresentante di commercio nella propria impresa o in imprese altrui;
decorrenza di un periodo transitorio di durata annuale (fino al 12 maggio 2013) per consentire, solo su domanda, il passaggio dei dati contenuti nei soppressi ruoli nel Registro delle imprese o nel R.E.A.; questo aggiornamento delle posizioni è stato disposto “a richiesta” e non in modalità automatica al fine di evitare un mero riversamento di dati contenuti negli ex ruoli, dati magari riferiti a soggetti deceduti o ad oggi non più interessati effettivamente ad esercitare le attività in questione. Pertanto il termine annuale è un termine perentorio e decadenziale per l’impresa interessata. A tal fine le imprese dovranno presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione Registro imprese/R.E.A., e anche le persone fisiche, per le attività di mediazione e agenzia e rappresentanza di commercio, potranno chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A. (TRANSITORIO);
i requisiti per l’esercizio delle attività, così come i provvedimenti disciplinari e sanzionatori nonché il procedimento già noto come “revisione” ora chiamata “verifica dinamica della permanenza dei requisiti” sono rimasti per lo più invariati rispetto alla precedente disciplina, salvi gli adattamenti necessari dovuti dal passaggio procedurale ruolo/elenco a Registro imprese/R.E.A.
per la modulistica nazionale clicca qui
Al fine di illustrare le modalità operative, la Cciaa organizzerà un seminario formativo previsto per il giorno 22 maggio, alle ore 9.30. presso il salone camerale sito in Corso XVIII Agosto, 34. Relazionerà il dr. Marco Maceroni, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico
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ESAMI 2012 - Potenza, 08/05/2012 - I candidati agli esami per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione – sezione per gli agenti immobiliari e sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso – sono convocati il giorno 11 giugno 2012 alle ore 8.30 per sostenere le prove scritte che inizieranno alle ore 9, al termine delle quali verranno corretti gli elaborati per dare subito inizio alle prove orali. Non sono previste date di esame diverse da quella comunicata.
Entrambe le prove si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Potenza in C.so XVIII Agosto,34. Le prove scritte, così come previsto dal D.M. 21 febbraio 1990 n.300 e s.m.i., vertono sui seguenti argomenti: a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile, con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all’ipoteca, di diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi; b) nozioni concernenti l’estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L’esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. Si ricorda di presentarsi all’esame muniti di documento di riconoscimento in corso di validità dal quale deve risultare la residenza nella provincia di Potenza alla data di scadenza della domanda di partecipazione (16 marzo 2012).
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SESSIONE ESAMI
Potenza, 15/02/2012 - La Commissione d’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Agente di Affari in Mediazione, in data 13 febbraio 2012, giusto verbale n. 1/2012, ha fissato la data di scadenza e le modalità di presentazione delle domande per la sessioni d’esami dell’anno 2012. La scadenza delle domande è fissata al 16 marzo 2012
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Nuove modalità per avviare un'attività d'impresa (Legge 122 del 30/7/2010): si informa che con l'entrata in vigore della legge 122, dal 31 luglio 2010 le attività di Agente e rappresentante di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore marittimo e spedizioniere possono essere iniziate con la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) .
Per le iscrizioni, vedasi modulistica
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All'attività di Agenti d'affari in mediazione debbono obbligatoriamente iscriversi tutti coloro - persone fisiche o società - che intendono svolgere, anche saltuariamente o occasionalmente, l'attività di mediazione.
È mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza". (art. 1754 cod. civ.).
Tutti coloro che sono residenti o domiciliati nell'ambito della provincia di Potenza e che intendono svolgere, anche occasionalmente o saltuariamente, l'attività di mediazione, sono dunque obbligati all'iscrizione presso la competente Camera di Commercio. L’iscrizione ha validità su tutto il territorio nazionale.
L'attività può svolgersi con riferimento alle seguenti sezioni:
I. Agenti immobiliari
II. Agenti merceologici
III. Agenti con mandato a titolo oneroso
IV. Agenti in servizi vari.
Nella Sez. I si iscrivono gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; nella Sez. II si iscrivono gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame; nella Sez. III si iscrivono i mandatari a titolo oneroso che operano nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte dalla quale esclusivamente possono pretendere la provvigione; nella Sez. IV si iscrivono gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre sezioni.
Requisiti di carattere generale
1. ai fini dell'esercizio dell'attività, i cittadini italiani, ovvero gli appartenenti all'Unione Europea e all'EFTA, dovranno chiedere l'iscrizione presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione risultano residenti, o, in alternativa, dove risulta che abbiano eletto il proprio domicilio professionale (inteso quale centro dei propri affari). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno (non appartenenti ad uno degli Stati dell'U.E. o dell'EFTA) dovranno essere necessariamente residenti nell'ambito della provincia cui intendono iscriversi.
2. avere raggiunto la maggiore età;
3. avere il godimento dei diritti civili;
4. essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (laurea, maturità quinquennale, qualifica triennale conseguiti presso un istituto statale o legalmente riconosciuto).
Requisiti di carattere morale
1. non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
2. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
3. non essere stato condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ai sensi dell'art. 72, primo comma, della legge 685/75.
Requisiti di carattere professionale
Per poter esercitare l'attività occorre:
1. aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di attività prescelto; oppure
2. aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.
Incompatibilità
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:
- qualsiasi impiego pubblico o privato fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
- con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;
- la rappresentanza legale di imprese il cui oggetto sociale risulti incompatibile con l'attività di mediazione. L'incompatibilità non ricorre per coloro che nella società ricoprono la carica di consigliere semplice.
Il legale rappresentante di una società che svolge attività di mediazione non può svolgere la medesima attività a titolo personale o quale legale rappresentante di altra società, salvo che non sia espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 2390 c.c.
Non possono esercitare l'attività, in quanto soggetti ad altre normative:
- mediatori marittimi;
- mediatori assicurativi (brokers);
- soggetti che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici.
Corsi preparatori per l'esame di idoneità
- L'esame è preordinato all'iscrizione alla CCIAA e deve essere obbligatoriamente sostenuto presso tale Ente.
Sono previste annualmente delle sessioni d'esame.
Requisiti per sostenere l'esame di idoneità
Per poter sostenere l'esame di idoneità è necessario aver frequentato un apposito corso di preparazione presso le scuole riconosciute dalla Regione ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
L’iscrizione all'esame di idoneità avviene attraverso la presentazione di un’istanza in bollo alla Cciaa – Ufficio Albi, Registrii – Via dell’Edilizia – 85100 POTENZA.
Al modulo, debitamente compilato, occorre allegare:
- Marca da bollo di € 14,62;
- Attestazione del versamento di € 77,00 sul c/c 227850 intestato alla C.C.I.A.A. di Potenza.
- Autocertificazione di frequenza al corso di preparazione.
Chi non supera l’esame (scritto o orale) può presentare una nuova domanda, corredata dal prescritto versamento dei diritti di segreteria, solo dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla data della prova non superata.
Chi non si presenta alla prova scritta, per essere ammesso ad una successiva prova, deve ripresentare domanda, anche senza attendere i 6 mesi, pagando nuovamente i diritti di segreteria.
In caso di rinuncia a sostenere l’esame comunicata prima della data dello stesso e corredata da idonea giustificazione, il richiedente potrà ottenere il rimborso dei diritti di segreteria.
Modifiche
Ogni modifica relativa alla persona fisica o alla società, deve essere comunicata agli Uffici competenti.
Bisogna distinguere se trattasi di modifica sostanziale o comunicazione di variazione.
Modifiche sostanziali
Per le modifiche sostanziali, utilizzando l'apposito modulo, si chiede la variazione a seguito della nomina di nuovi soci amministratori, legali rappresentanti o preposti delle società.
I soggetti di cui sopra devono anche dichiarare il possesso dei requisiti di carattere personale, morale e professionale.
I requisiti professionali possono essere autocertificati. In alternativa la relativa documentazione (titolo di studio, esame di idoneità) può essere esibita in originale o in copia conforme all'originale in bollo, contestualmente alla presentazione dell'istanza, o allegata in copia conforme all'originale in bollo all'istanza stessa.
Denunce di variazione già comunicata al R. I
Se trattasi di denunce di variazione già comunicata al R. I. si utilizza l'apposito modulo
Le variazioni interessate riguardano:
1. trasferimento di residenza;
2. trasferimento della sede legale di società;
3. nuova ragione o denominazione sociale;
4. variazione della forma giuridica;
5. variazione della forma amministrativa da C.d.A. ad amministratore unico. Quest'ultimo deve essere già, prima della nomina, legale rappresentante (diversamente si utilizza il modello delle modifiche sostanziali). Nello stesso riquadro devono essere indicati i legali rappresentanti receduti;
6. il recesso di alcuni legali rappresentati o soci amministratori;
7. la nomina di nuovi consiglieri privi di legale rappresentanza e soci semplici di S.n.c. (in caso contrario utilizzare il modello delle modifiche sostanziali).
È sufficiente la firma semplice dell'interessato.
Denuncia di variazione relativa a posizioni non iscritte al Registro Imprese
Cancellazioni
La richiesta di cancellazione avviene tramite apposito modulo.
Le persone fisiche si cancellano dal ruolo ad esempio per volontarie dimissioni, decesso (la domanda, in tal caso, dovrà essere compilata e sottoscritta da uno degli eredi), trasferimento in altra provincia, cessazione o modifica dell'attività o inizio di attività incompatibile (es. attività commerciale relativa alla specie di mediazione esercitata, assunzione di impiego pubblico o privato, ecc.).
Le società possono cancellarsi per modifica dell'oggetto sociale, per scioglimento e/o messa in liquidazione, per fallimento, trasferimento in altra provincia, ecc.
Prima di effettuare la cancellazione la società deve denunciare la cessazione dell'attività di mediazione o la cancellazione della società al Registro delle Imprese.
Anche in questo caso, come per le persone fisiche, se la sottoscrizione avviene alla presenza dell'addetto alla ricezione quest'ultimo deve annotare gli estremi del documento esibito. Se comunicazione è già sottoscritta lo sportellista deve annotare gli estremi del documento di riconoscimento del terzo che presenta la domanda; se è stata inviata a mezzo posta è necessario verificare che sia stata allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
La richiesta di cancellazione comporta la restituzione del tesserino. In caso di smarrimento di quest'ultimo è necessario sporgere denuncia all'autorità di PS e presentare una copia allo sportello camerale.
Se la cancellazione è parziale bisogna specificare le sezioni, categorie o attività che si intendono cancellare. Diversamente la cancellazione si intenderà effettuata per tutto il ruolo.
Sanzioni
Agli uffici competenti sono attribuiti compiti di vigilanza sull'operato degli iscritti. L'ufficio agenti di commercio e Mediatori si occupa del ricevimento di eventuali esposti, segnalazioni o denunce per l'esercizio abusivo o irregolare dell'attività.
Esercizio abusivo dell'attività (senza iscrizione)
L'art. 8 della L. 39/89 prevede in questo caso una sanzione amministrativa compresa tra EURO 516,45 (L.1.000.000) e EURO 2.065,82 (L. 4.000.000). La Commissione accerta l'infrazione e ne dispone la contestazione agli interessati tramite gli organi di polizia giudiziaria. Se la sanzione non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, la competenza è dell'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio.
Al mediatore abusivo, inoltre, non spetta la provvigione, per cui deve restituite alle parti contraenti l'eventuale provvigione indebitamente percepita.
Dopo la terza sanzione amministrativa erogata per questo tipo di infrazione, la commissione è tenuta alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente per la relativa sanzione penale.
Esercizio irregolare di attività
La normativa prevede determinate sanzioni disciplinari per l'agente che viola i suoi doveri e/o non rispetta gli obblighi previsti dalla legge.
- Cancellazione dell'iscrizione: nel caso di incompatibilità o quando vengono meno uno dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;
- Radiazione: per grave turbativa del normale andamento del mercato o per il compimento di atti inerenti il loro ufficio nel periodo in cui siano sospesi dal ruolo;
- Sospensione per un periodo non superiore ai 6 mesi nei casi meno gravi di turbativa del mercato o di irregolarità accertate nell'esercizio della professione.
Il relativo procedimento è stabilito con delibera di Giunta nella quale si prevede che gli Uffici si occupino dell'istruttoria del procedimento, mentre la Giunta Camerale dell'emanazione sul provvedimento disciplinare che viene affisso all'Albo Camerale.
Prima dell'emanazione di detto provvedimento , l'interessato viene invitato a comparire per esporre la propria versione dei fatti. Al termine, la Giunta decide sul contenuto del provvedimento stesso che viene comunicato all'interessato dall'ufficio Agenti di Commercio e Mediatori. Avverso i provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione gli interessati possono presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla sua definizione.
REVISIONE DEL RUOLO -
Procedimento revisione quadriennale ai sensi dell'art. 3 DM 21/12/1990 n. 452
Si ricorda altresì che l'art. 3 della Legge 39/89, modificato dall'art. 18 della Legge 57/2001 al comma 5bis, stabilisce che, per l'esercizio della professione di mediatore, è obbligatorio prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti
Richiesta Tessera personale di riconoscimento
Condizioni per il rilascio della tessera
Riferimenti Normativi
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39: Disciplina della professione di mediatore (come modificata dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001 n. 57).
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 452: Norme di attuazione della Legge 3.2.1989, n. 39
- D.M. 21 febbraio 1990, n. 300: Regolamento sulle materie degli esami
Per informazioni rivolgersi:
Riferimento: Mario Cutro
Indirizzo: Corso XVIII Agosto 34
Telefono: 0971/412247
Fax: 0971/xxxxxx
Email: mario.cutro@pz.camcom.it
Orario: dal giorno 12 aprile 2010 gli uffici della C.C.I.A.A. osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’-VENERDI' 8,30 – 12,00
MARTEDI’ 15,30 – 17,00
Riferimento: Rocco Spadola
Indirizzo: Sede di Via dell''Edilizia - Zona industriale
Telefono: 0971/412303
Fax: 0971/412324
Email: rocco.spadola@pz.camcom.it
Orario: dal giorno 12 aprile 2010 gli uffici della C.C.I.A.A. osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’-VENERDI' 8,30 – 12,00
MARTEDI’ 15,30 – 17,00

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