Potenza, 10 maggio 2012 - A seguito dell’avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 dello scorso 13 gennaio 2012, dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – firmati il 26 ottobre 2011 e pienamente efficaci dal 12 maggio 2012 - sono stati definitivamente soppressi i due ruoli tenuti da questa Camera di Commercio (Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e il Ruolo degli agenti di affari in mediazione).
I medesimi decreti disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione e di spedizione, inoltre, durante un periodo transitorio, regolano le modalità di passaggio nel Registro delle imprese e nel R.E.A dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi ruoli e nell’elenco degli spedizionieri, operativi solo fino all’11 maggio p.v.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune particolarità e tempistiche introdotte dalla nuova disciplina al fine di sensibilizzare tutti gli operatori dei settori interessati ai corretti adempimenti. In particolare, dal 12 maggio 2012, segnaliamo quanto segue:
utilizzo dello strumento della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) quale avvio alle attività in argomento;
utilizzo esclusivo dei mezzi telematici(tramite la Comunicazione Unica) ai fini della trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività, di altre denunce e comunicazioni al Registro delle imprese e non più all’Ufficio Albi e Ruoli;
modulistica unica a livello nazionale che, con il citato canale della Comunicazione unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina (per un maggiore dettaglio vedasi appendice tecnica in calce alla presente comunicazione). Precisamente a ciascun decreto sono allegati i due modelli da utilizzarsi di cui un Modello - suddiviso in sezioni comuni per la segnalazione dell’inizio dell’attività (SCIA), per la dichiarazione del possesso dei requisiti, per la comunicazione di eventuali modifiche - ed un altro Modello Intercalare per l’indicazione dei requisiti posseduti da ciascun legale rappresentante, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. Tali modelli dovranno, ai sensi del disposto normativo, essere presentati come file XML ed allegati alla modulistica informatica Registro imprese/R.E.A.;
istituzione dell’apposita sezione del R.E.A. (A REGIME) in cui si iscrivono le persone fisiche che semplicemente possiedono i requisiti per svolgere astrattamente le attività in parola pur non svolgendo in concreto tali attività; ovvero trattasi, in sostanza, di persone fisiche – soggetti non imprenditori che hanno momentaneamente cessato l’attività mediatizia o di agente e rappresentante di commercio nella propria impresa o in imprese altrui;
decorrenza di un periodo transitorio di durata annuale (fino al 12 maggio 2013) per consentire, solo su domanda, il passaggio dei dati contenuti nei soppressi ruoli nel Registro delle imprese o nel R.E.A.; questo aggiornamento delle posizioni è stato disposto “a richiesta” e non in modalità automatica al fine di evitare un mero riversamento di dati contenuti negli ex ruoli, dati magari riferiti a soggetti deceduti o ad oggi non più interessati effettivamente ad esercitare le attività in questione. Pertanto il termine annuale è un termine perentorio e decadenziale per l’impresa interessata. A tal fine le imprese dovranno presentare la richiesta di aggiornamento della propria posizione Registro imprese/R.E.A., e anche le persone fisiche, per le attività di mediazione e agenzia e rappresentanza di commercio, potranno chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A. (TRANSITORIO);
i requisiti per l’esercizio delle attività, così come i provvedimenti disciplinari e sanzionatori nonché il procedimento già noto come “revisione” ora chiamata “verifica dinamica della permanenza dei requisiti” sono rimasti per lo più invariati rispetto alla precedente disciplina, salvi gli adattamenti necessari dovuti dal passaggio procedurale ruolo/elenco a Registro imprese/R.E.A.
per la modulistica nazionale clicca qui
Al fine di illustrare le modalità operative, la Cciaa organizzerà un seminario formativo previsto per il giorno 22 maggio, alle ore 9.30. presso il salone camerale sito in Corso XVIII Agosto, 34. Relazionerà il dr. Marco Maceroni, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico
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ATTENZIONE: Nuove procedure per agenti di commercio e agenti affari in mediazione
Si informa che con l'entrata in vigore della legge 122, dal 31 luglio 2010 le attività di Agente e rappresentante di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore marittimo e spedizioniere possono essere iniziate con la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) .
Per le iscrizioni, vedasi modulistica.
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Iscrizione delle persone fisiche
L'agente o rappresentante di commercio è rispettivamente colui al quale viene stabilmente conferito l'incarico, da parte di una o più imprese, di promuovere o concludere contratti in una o più zone determinate.
Il soggetto interessato dovrà dichiarare nell’apposito modello il possesso dei requisiti personali e professionali, (i requisiti di carattere morale saranno accertati direttamente dall'ufficio) e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla L. 204/1985.
L'esercizio di quest'ultima richiede regolare denuncia al Registro delle Imprese e l'iscrizione presso l'INPS di competenza per la comunicazione ai fini assistenziali e previdenziali da effettuarsi entrambe nei 30 giorni dall'inizio dell'attività.
N.B. L'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) è una mutua aggiuntiva obbligatoria per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Iscrizione società
Le società che hanno sede legale nella provincia di Potenza e che intendono svolgere stabilmente l'attività di agenzia e di rappresentanza devono iscriversi presso la rispettiva CCIAA. Coloro che esercitano tale attività per conto della società devono possedere tutti i requisiti di carattere personale, morale e professionale.
Possono iscriversi solo le società costituite regolarmente (ad esclusione delle società di fatto o irregolari e le imprese familiari) non soggette a procedure concorsuali.
Requisiti di carattere personale
- avere raggiunto la maggiore età;
- i cittadini italiani e comunitari dovranno chiedere l'iscrizione presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione risultano residenti ovvero hanno il proprio domicilio professionale. I cittadini extracomunitari dovranno essere necessariamente residenti nell'ambito della provincia cui intendono iscriversi.
- avere il godimento dei diritti civili;
- essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951 e della licenza media per i nati dopo tale data;
- non esercitare l'attività di mediazione;
- non essere dipendente da persone, associazioni o Enti Pubblici o privati (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
Requisiti di carattere morale
- non essere interdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
- non essere stato condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, ai sensi degli artt. 71 e 72, primo comma, della legge 22/12/1975, n. 685.
La riabilitazione per tali condanne elimina l'impedimento all'iscrizione: l'amnistia intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna, estinguendo il reato, consente l'iscrizione al ruolo. Se l'amnistia interviene dopo la sentenza di condanna, non permette l'iscrizione se non dopo la riabilitazione.
Condizioni per ottenere la riabilitazione: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o sia in altro modo estinta, ed il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
Il termine è di 10 anni se si tratta di recidivi nei casi previsti dall'art. 99 del codice penale o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
a) sia stato sottoposto a misura di sicurezza ed il provvedimento non sia stato revocato,
b) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle (art. 179 C.P.).
Competenza: la riabilitazione è chiesta al Tribunale di sorveglianza ove ha la residenza o il domicilio il riabilitato (art. 677, 2° comma Codice Procedura Penale)
Requisiti di carattere professionale
Ai sensi dell'art. 5 della legge 204 del 3 maggio 1985, il requisito professionale consiste, alternativamente, nel possesso di uno dei seguenti titoli:
1. diploma di qualifica o diploma di maturità ad indirizzo commerciale;
2. laurea in materie commerciali o giuridiche;
3. superamento di un corso professionale per Agente e Rappresentante di Commercio autorizzato e riconosciuto dalla Regione o dalla Provincia competente;
4. attività prestata per almeno due anni negli ultimi cinque dalla data di presentazione della domanda, anche non continuativi, presso un'impresa che svolge direttamente attività di vendita come:
- viaggiatore piazzista;
- lavoratore dipendente con inquadramento ai primi due livelli del C.C.N.L. del settore di riferimento e con l'effettivo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
- titolare di azienda o rappresentante legale di società avente come attività il commercio di beni o la somministrazione di alimenti e bevande;
- familiare coadiutore (risultante da posizione INPS) del titolare di impresa che svolge attività di vendita iscritta o di agente di commercio iscritti al Registro Imprese.
Per dimostrare il requisito di cui al punto 4 occorre presentare all'ufficio copia del libretto di lavoro o di altro documento equivalente (es. scheda anagrafica del Centro per l'Impiego) oltre a dichiarazione del datore di lavoro relativa all'attività svolta come dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.
Incompatibilità
L'attività è incompatibile con:
- l'attività svolta in qualità di dipendente da persone associazioni o enti, pubblici o privati (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
- l'attività di mediazione.
Nell'ipotesi di società con più legali rappresentanti i requisiti necessari all'iscrizione e le situazioni di incompatibilità dovranno essere verificate solo nei confronti del o dei legali rappresentanti che svolgono l'attività di agenti e rappresentanti (soltanto la certificazione antimafia dovrà essere accertata per tutti i membri del C.d.A.).
Per l'iscrizione della società l'oggetto sociale può anche non prevedere espressamente l'attività di agenzia e rappresentanza.
L'attività non risulta più incompatibile nel caso in cui il soggetto interessato sia al contempo legale rappresentante e lavoratore dipendente della stessa società che chiede l'iscrizione
Modifiche
Ogni modifica relativa alla persona fisica o alla società, deve essere comunicata utilizzando l'apposito modulo. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti.
I soggetti di cui sopra devono anche dichiarare il possesso dei requisiti di carattere personale, morale e professionale.
Se trattasi di denunce di variazione già comunicata al R. I. che possono riguardare (trasferimento di residenza, trasferimento della sede legale di società, trasferimento della sede operativa; nuova ragione o denominazione sociale, variazione della forma giuridica, variazione della forma amministrativa da C.d.A. ad amministratore unico, quest'ultimo deve essere già, prima della nomina, legale rappresentante) si utilizza l’apposito modello.
Devono inoltre essere indicati i legali rappresentanti receduti.
Per tali variazioni è sufficiente la firma semplice dell'interessato.
Cancellazione
La richiesta di cancellazione avviene tramite apposito modulo.
Le persone fisiche si cancellano ad esempio per volontarie dimissioni, decesso (la domanda, in tal caso, dovrà essere compilata e sottoscritta da uno degli eredi), trasferimento in altra provincia, cessazione o modifica dell'attività.
Il modulo di cancellazione, in marca da bollo da EURO 14,62 (L. 20.000), deve essere firmato dall'interessato.
Gestione delle cancellazioni di ufficio
L'Ufficio può effettuare verifiche sulle iscrizioni su segnalazione, o in caso di controlli incrociati con altri Enti.
Se, da queste verifiche, emerge che il soggetto ha perso i requisiti personali o morali dimostrati all'atto dell'iscrizione, si provvede, dopo aver sentito l'interessato, alla sua cancellazione.
L'ufficio invia la comunicazione della avvenuta cancellazione entro 15 giorni e l'interessato può ricorrere - entro 30 giorni - al Ministero dell'Industria Commercio Artigianato- Roma. In questo caso il provvedimento di cancellazione viene sospeso, in attesa che il Ministero deliberi sul ricorso in oggetto.
In caso di mancato ricorso il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.
Le cancellazioni d'ufficio possono derivare anche dalla revisione periodica effettuata ogni 5 anni (Legge n. 204 del 3/5/85, art. 5, punto 3, 4 comma).
Sanzioni
Le sanzioni vengono applicate ai soggetti non iscritti che esercitano l'attività di agente/rappresentante ed alle imprese che rilasciano mandati a tali soggetti.
ki uffici del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio, riscontrato lo svolgimento abusivo dell'attività, ha l'obbligo di segnalare l'infrazione all'Autorità giudiziaria, individuata in specifico nel Comando di Polizia Municipale competente per territorio.
L'importo della sanzione va da un minimo di EURO 516,45 (L.1.000.000) ad un massimo di EURO 2.065,82 (L. 4.000.000).
L'istanza comporta il versamento di EURO 31 per diritti di segreteria da effettuarsi mediante c/c postale n. 227850 se presentata direttamente agli sportelli. In caso di invio a mezzo posta l'unica possibilità di pagamento è il c/c postale n. 227850.
Attestazione di versamento della TCG di EURO 168,00 da pagarsi sul c/c n. 8003 intestato a Ufficio del Registro per le tasse di concessioni governative - ROMA (la TCG deve essere pagata anche nel caso di trasferimento da altra provincia).
Modifiche
a) Modifiche sostanziali
b) Denuncia di variazione già comunicata al Registro delle Imprese
c) Denuncia di variazione relativa a posizioni non iscritte al Registro delle Imprese
Per informazioni rivolgersi:
Riferimento: Mario Cutro
Indirizzo: Corso XVIII Agosto 34
Telefono: 0971/412247
Fax: 0971/xxxxxx
Email: mario.cutro@pz.camcom.it
Orario: dal giorno 12 aprile 2010 gli uffici della C.C.I.A.A. osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’-VENERDI' 8,30 – 12,00
MARTEDI’ 15,30 – 17,00
Riferimento: Rocco Spadola
Indirizzo: Sede di Via dell''Edilizia - zona industriale
Telefono: 0971/412339
Fax: 0971/412339
Email: rocco.spadola@pz.camcom.it
Orario: Orario: dal giorno 12 aprile 2010 gli uffici della C.C.I.A.A. osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:
LUNEDI’-VENERDI' 8,30 – 12,00
MARTEDI’ 15,30 – 17,00

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