La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore imparziale ed indipendente aiuta le parti a trovare un accordo, che soddisfi al meglio le loro esigenze. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione è stata disciplinata dal decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione con riferimento alle materie elencate nell’art. 5.
Con riguardo ai seguenti settori: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contatti assicurativi, bancari e finanziari, l’obbligo è entrato in vigore il 21 marzo 2011.
Per le restanti materie elencate nell’art. 5, condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione entrerà invece in vigore il 20 marzo 2012.
Il tentativo di mediazione può comunque essere esperito, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria o ancora su invito del giudice.
La procedura di mediazione è rapida: deve, infatti, concludersi in quattro mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione.Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.
La mediazione è una procedura dai costi predeterminati: le tariffe sono, infatti, fissate secondo le indicazioni del DM 180/2010. I costi del servizio di mediazione sono definiti da un apposito Regolamento del Ministero della Giustizia: le parti dovranno versare la somma di 40 euro (+ Iva) prima dell’incontro per il pagamento delle spese. Il costo effettivo della mediazione prevede una tabella a seconda dell’importo oggetto della controversia: si passa dai 65 euro per cause fino a 1000 euro, 600 euro da 25 a 50 mila euro, e così via, fino ai 9200 oltre i 5 milioni di euro. Vi sono inoltre agevolazioni fiscali: il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino al valore di 50mila euro ed è previsto un credito d’imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo. A partire dal 21 marzo 2012, poi, ci sarà l’obbligo anche per le vertenze che riguardano le materie del condominio e il risarcimento danni per incidenti stradali.
Va, infine, ricordato che il D. Lgs. 28/2010 prevede che il procedimento di mediazione si svolga presso Organismi iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. A Potenza, presso la Camera di commercio, è attivo il Servizio di conciliazione.
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