Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio deve versare a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.
Chi deve pagare il diritto annuale:
Sedi secondarie e unità locali:
Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno ed è dovuto interamente da chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi (modello F24) , entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, come modificato dall'art. 2 del D.L. 63/2002, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica, in ogni caso, la maggiorazione dello 0,40%.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
DIRITTO ANNUALE 2012
Con circolare del 27-12-2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le misure sia fisse che transitorie relative al diritto annuale per l'anno 2012. Di fatto sono state confermate le misure definite a decorrere dal 2011.
MISURE FISSE
|
Imprese Individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del R.I. |
€ 88,00 |
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria del R.I. |
€ 200,00 |
MISURE TRANSITORIE
|
Società Semplici non agricole |
€ 200,00 |
| Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs n. 96/2001 | € 200,00 |
| Società semplici agricole (si considerano "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del R.I. "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" |
€ 100,00 |
| I soggetti iscritti al REA | € 30,00 |
FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE
Per le altre imprese iscritte al R.I. diverse da quelle sopra evidenziate, che versano un diritto annuale per la sede legale in base al fatturato dell'esercizio 2011.
| Scaglioni di fatturato | Aliquota | Importo dovuto per la sede | |
| da euro | a euro | ||
| 0,00 | 100.000,00 | Misura fissa | € 200,00 |
| 100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente€ 100.000,00 |
| 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente€ 250.000,00 |
| 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente€ 500.000,00 |
| 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente€ 1.000.000,00 |
| 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 |
| 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 |
| oltre 50.000.000,00 | 0,001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00 | |
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE
NUOVE IMPRESE
Le nuove imprese individuali iscritte o annotate al RI (in sezione speciale o ordinaria) ed i nuovi soggetti REA sono tenuti al versamento dei diritti sopra riportati tramite modello F24 entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione o direttamente con cassa automatica in fase di iscrizione. Mentre le altre nuove imprese, nei medesimi termini, sono tenute al versamento dell'importo di € 200,00, pari alla prima fascia di fatturato.
Per le nuove unità locali di imprese già iscritte nel R.I., come anno di iscrizione è dovuto il versamento dell'importo pari al 20% degli importi fissi o della prima fascia di fatturato (€ 18,00 per UL di impresa individuale, € 40,00 per UL di società).
APPROFONDIMENTI
Modalità di compilazione del Mod. F24
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
Via dell'Edilizia - 85100 Potenza
Tel. 0971/412318 - 325 - 334
Fax. 0971/412324
Email: diritto.annuale@pz.camcom.it
Assistenza telefonica
Dal lunedì al venerdì 12.00 - 13.30
Orario di apertura sportelli
Lunedì - venerdì mattina 8.30 - 12.00
Pomeriggio martedì 15.30 - 17.00

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