La Legge 8 agosto 1985, n° 443 e successive modifiche (Legge Quadro per l’Artigianato) sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane per le imprese sottoindicate, aventi i requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali di cui alla legge stessa.
1) Imprese individuali;
2) Società in nome collettivo;
3) Società in accomandita semplice;
4) Srl unipersonali;
5) Srl pluripersonali;
6) Società Cooperative a r.l.
e che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliarie a queste ultime, di somministrazione di alimenti e bevande).
SERVIZI EROGATI
E' necessario presentare domanda in bollo, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, direttamente sui moduli reperibili presso gli sportelli. In seguito, gli iscritti sono tenuti a segnalare ogni tipo di variazione (cambiamento di attività, della denominazione o dell'indirizzo, ecc., direttamente all'Albo).
Per le società iscritte all'Albo, le variazioni vanno invece segnalate al Registro delle Imprese e, contemporaneamente, all'Albo stesso. Per tutte le imprese iscritte scatta automaticamente l'obbligo dell'iscrizione negli elenchi assicurativi (I.N.P.S.). Sono tenuti all'Iscrizione il titolare dell'impresa o, nel caso di società, i soci che partecipano al lavoro nonché gli eventuali collaboratori familia